Corte costituzionale

Ordinanza n. 869/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/1988 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle

norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili

e militari dello Stato") nonché dell'art. 1 della legge 27 maggio

1959, n. 324 ("Miglioramenti economici al personale statale in

attività ed in quiescenza") come modificato dall'art. 1 della legge

3 marzo 1960, n. 185 ("Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324,

recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed

in quiescenza"), promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 marzo 1987 dal Tribunale amministrativo

regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Giuliani Angelina

contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed E.N.P.A.S. iscritta

al n. 56 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno

1988;

2) ordinanza emessa l'8 aprile 1987 dal Tribunale amministrativo

regionale per l'Abruzzo sul ricorso proposto da Marcucci Giuseppe

contro l'E.N.P.A.S. iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

3) ordinanza emessa il 25 marzo 1987 dal Tribunale

amministrativo regionale per l'Abruzzo sul ricorso proposto da

Finizii Remo ed altri contro l'E.N.P.A.S. iscritta al n. 72 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio

con ordinanza 2 marzo 1987 (R.O. n. 56 del 1988) ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 - nella parte in cui escludono

l'indennità integrativa speciale dalla base di computo

dell'indennità di buonuscita erogata ai dipendenti statali

dall'E.N.P.A.S. - in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.;

che il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, con

ordinanze 25 marzo 1987 (R.O. n. 72 del 1988) e 8 aprile 1987 (R.O.

n. 71 del 1988), ha sollevato, a sua volta, questione di legittimità

costituzionale dell' art. 1 della l. 27 maggio 1959, n. 324, come

modificato dall' art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185, nonché

dell'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 - nella parte in

cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla base di computo

della su detta indennità di buonuscita - in riferimento agli artt. 3

e 36 Cost.;

Considerato che i giudizi così promossi vertono su questioni

analoghe, per cui vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che questa Corte, con sentenza 25 febbraio 1988, n. 220, ha già

dichiarato inammissibile, censurandosi una scelta riservata alla

discrezionalità legislativa, la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1971, n.

1032 (così come mod. dall'art. 7, primo comma, della l. 29 aprile

1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n. 75) - nella parte in cui

escludono l'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo

dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali - in riferimento

agli artt. 3, 36 e 38 Cost.;

che, con sentenza 7 aprile 1988, n. 408, questa Corte ha

dichiarato parimenti inammissibile la questione di legittimità

costituzioale dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, come

sostituito dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185 - nella parte in

cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo

dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali - in riferimento

agli artt, 3, 36, 38 e 97 Cost.;

che dette questioni, successivamente, sono state dichiarate

manifestamente inammissibili con ordinanza 10 giugno 1988, n. 639;

che, le questioni sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe

sono identiche a quelle decise con le sentenze e l'ordinanza su

dette;

che non sono stati addotti argomenti nuovi;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle

norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili

e militari dello Stato") e dell'art. 1 della l. 27 maggio 1959, n.

324 ("Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in

quiescenza"), come modificato dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n.

185 ("Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante

miglioramenti economici al personale statale in attività ed in

quiescenza"), sollevate con ordinanze 2 marzo 1987 (R.O. n. 56 del

1988) del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, 25 marzo

1987 (R.O. n. 72 del 1988) e 8 aprile 1987 (R.O. n. 71 del 1988) del

Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, in riferimento agli

artt. 3, 36 e 38 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:869 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte