Corte costituzionale

Ordinanza n. 932/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1988 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 80,

tredicesimo comma, e 80- bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393

(Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), introdotto

dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al

sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1986 dal

Pretore di Fermo nel procedimento penale a carico di Mulè Santino,

iscritta al n. 25 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,

dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Fermo, con ordinanza del 21 maggio 1986,

ha sollevato, in riferimento agli artt.3, 4, 16,35, 36 e 42, terzo

comma, della Costituzione, "questione di legittimità" degli artt.80,

tredicesimo comma, e 80- bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393,

introdotto dall'art.142 della legge 24 novembre 1981, n. 689, "nella

parte in cui, secondo la giurisprudenza costante della Corte di

cassazione, colui che guida durante il periodo di sospensione della

patente di guida disposta dal Prefetto per brevissima durata, è

soggetto alle stesse sanzioni penali ed alla stessa sanzione della

confisca rispetto a colui che guida senza mai aver ottenuto la

patente di guida e con patente di guida revocata e sospesa a tempo

indeterminato";

Considerato che il giudice a quo ha, in realtà, sollevato due

distinte questioni di legittimità costituzionale: l'una avente ad

oggetto l'art.80, tredicesimo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n.

393, denunciato, in riferimento al solo art. 3 della Costituzione,

nella parte in cui prevede, per chi guida durante il periodo di

sospensione della patente disposta "per brevissima durata", la stessa

misura della pena comminata a chi guida senza avere mai ottenuto la

patente di guida o con patente di guida revocata o sospesa a tempo

indeterminato; l'altra avente ad oggetto l'art.80- bis dello stesso

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dall'art. 142 della legge

24 novembre 1981, n. 689, denunciato, in riferimento agli artt. 3, 4,

16, 35, 36 e 42, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui

prevede, per chi guida durante il periodo di sospensione della

patente disposta "per brevissima durata", la misura di sicurezza

della confisca obbligatoria del veicolo, senza differenziare la sua

posizione da quella di chi guida senza avere mai ottenuto la patente

di guida o con patente di guida revocata o sospesa a tempo

indeterminato;

e che entrambe le questioni risultano manifestamente

inammissibili, richiedendosi sostanzialmente dal giudice a quo

l'apprestamento, da parte di questa Corte, di un'apposita disciplina

volta a differenziare - sia sul piano della comminatoria della pena

sia sul piano della comminatoria della misura di sicurezza della

confisca - le fattispecie del tipo di quella sottoposta al suo esame

(e, cioè, la "guida durante il periodo di sospensione della patente

disposta dal Prefetto per brevissima durata", nozione per di più

vaga e generica) da altre fattispecie di asserita maggiore gravità

(e, cioè, la guida "senza mai aver ottenuto la patente di guida e

con patente di guida revocata e sospesa a tempo indeterminato"), il

che implica scelte discrezionali riservate al solo legislatore (v.

ordinanze n. 604 del 1987, n. 48 del 1987, n. 290 del 1986).

Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87,

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 80, tredicesimo comma, del

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla

circolazione stradale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Pretore di Fermo con ordinanza del 21 maggio 1986;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 80- bis del d.P.R. 15 giugno

1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale),

introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt.

3, 4, 16, 35, 36 e 42, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore

di Fermo con ordinanza del 21 maggio 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:932 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte