Corte costituzionale

Ordinanza n. 97/1999

Altra decisione · depositata il 26/03/1999 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 208, 490 e

513, commi 1 e 2, del codice di procedura penale e dell'art. 6, della

legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifiche delle disposizioni del codice

di procedura penale in tema di valutazione delle prove), promossi con

ordinanze emesse il 25 marzo 1998 dal Tribunale di Pistoia, il 10

aprile 1998 dal Tribunale di Gorizia, il 20 febbraio 1998 dal

Tribunale di Torino, il 28 aprile 1998 dal Tribunale di Pescara, il

15 aprile 1998 dal Tribunale di Locri e il 24 ottobre 1997 dal

Tribunale di Milano, rispettivamente iscritte ai nn. 417, 418, 427,

526, 535 e 567 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 24, 25, 29 e 36, prima serie

speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del procuratore della Repubblica presso

il Tribunale di Torino, nonché gli atti di intervento del Presidente

del Consiglio dei Ministri.

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Pistoia (r.o. n. 417 del 1998), il

Tribunale di Gorizia (r.o. n. 418 del 1998), il Tribunale di Torino

(r.o. n. 427 del 1998), il Tribunale di Pescara (r.o. n. 526 del

1998), il Tribunale di Locri (r.o. n. 535 del 1998) e il Tribunale di

Milano (r.o. n. 567 del 1998) dubitano della legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 97, 101,

102, 111 e 112 della Costituzione, dell'art. 513, comma 1, del codice

di procedura penale, nella parte in cui subordina al consenso degli

altri imputati l'utilizzazione nei loro confronti delle dichiarazioni

rese durante la fase delle indagini dall'imputato nel medesimo

procedimento che in dibattimento rimanga contumace o rifiuti di

sottoporsi all'esame;

che, in particolare, la disposizione denunciata violerebbe l'art.

3 della Costituzione perché, per circostanze di fatto o processuali

del tutto casuali, detta una disciplina irragionevolmente diversa per

l'utilizzazione delle dichiarazioni in precedenza rese dal coimputato

contumace, irreperibile, o che rifiuti di sottoporsi all'esame,

rispetto al caso analogo, disciplinato dall'art. 513, comma 2, cod.

proc. pen., in cui le dichiarazioni siano state rese da un soggetto

irreperibile nei cui confronti si procede o si è proceduto

separatamente (r.o. nn. 417, 427, 526 del 1998), ovvero rispetto ai

casi, disciplinati dagli artt. 431, 500, 503, 512 e 513 cod. proc.

pen., di sopravvenuta imprevedibile irripetibilità dell'atto (r.o.

nn. 526 e 567 del 1998); e perché, consentendo al coimputato di

decidere se ripetere le sue dichiarazioni eteroaccusatorie a

dibattimento e nei confronti di quale imputato ripeterle, rende

effettivo il potere di quest'ultimo di opporsi alla utilizzazione

delle precedenti dichiarazioni e determina una irragionevole

disparità di trattamento tra imputati (r.o. n. 418 del 1998);

che, a parere dei rimettenti, la disciplina censurata, violando

irragionevolmente il principio processuale di non dispersione della

prova e così impedendo l'accertamento dei fatti, si porrebbe pure in

contrasto con gli artt. 24, 25, 101, 102, 111 e 112 Cost., perché:

condizionando al consenso dell'imputato l'utilizzazione di elementi

di prova a suo carico, danneggia la parte civile che su tali elementi

fondi la sua pretesa di risarcimento; consente all'imputato di

impedire l'accertamento della sua responsabilità ed ostacola

l'accertamento giudiziale della verità; consente alle parti di

disporre della prova e, di conseguenza, del processo e della

regiudicanda; ostacola allo stesso tempo l'esercizio dell'azione

penale, il motivato convincimento del giudice e la possibilità che

si addivenga ad una giusta decisione, violando, quindi, anche i

principi della sottoposizione del giudice soltanto alla legge e della

indefettibilità della giurisdizione;

che il Tribunale di Pistoia e il Tribunale di Gorizia dubitano

inoltre, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità

costituzionale dell'art. 6 della legge n. 267 del 7 agosto 1997

(Modifiche delle disposizioni del codice di procedura penale in tema

di valutazione delle prove), nella parte in cui non detta

disposizioni transitorie per i giudizi pendenti alla data di entrata

in vigore della legge, nei quali non è più possibile far ricorso

all'incidente probatorio e non è stata già disposta la lettura dei

verbali contenenti le dichiarazioni in precedenza rese dai

coimputati, così comportando l'immediata applicabilità dell'art.

513 come modificato dalla legge n. 267 del 1997, per la irragionevole

diversità di trattamento che si determinerebbe nei procedimenti in

corso al momento dell'entrata in vigore della legge, a seconda che

sia possibile o meno fare ricorso all'incidente probatorio, ovvero a

seconda della progressione dell'attività dibattimentale e, cioè,

del fatto che sia già stata data lettura, o meno, delle precedenti

dichiarazioni del coimputato;

che analoghe censure, formalmente rivolte alla disciplina a

regime, vengono sostanzialmente mosse alla disciplina transitoria di

cui all'art. 6 della legge n. 267 del 1997 dal Tribunale di Pescara,

dal Tribunale di Locri e dal Tribunale di Milano;

che il Tribunale di Pistoia dubita anche della legittimità

costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., nella parte

in cui subordina all'accordo delle parti l'utilizzabilità ai fini

della decisione delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini

preliminari dall'imputato di reato connesso che si avvalga in

dibattimento della facoltà di non rispondere, in riferimento agli

artt. 3 e 27 Cost., perché, diversificando irragionevolmente la

disciplina riservata a tali dichiarazioni rispetto agli analoghi casi

di dichiarazioni irripetibili rese nel corso delle indagini

preliminari, disciplinate dagli artt. 500, comma 4, 511-bis, 512 e

512-bis, cod. proc. pen., sacrifica il principio di conservazione dei

mezzi di prova ed ostacola la ricerca della verità e la possibilità

di decisioni non contraddittorie e giuste;

che, infine, il Tribunale di Milano, dubitando della legittimità

costituzionale dell'art. 513, comma 1, cod. proc. pen., ritiene che

la censura vada estesa all'art. 208 cod. proc. pen., nella parte in

cui prevede che l'imputato, che abbia reso alla polizia giudiziaria

operante su delega del pubblico ministero dichiarazioni direttamente

o indirettamente indizianti a carico di altri imputati, possa

avvalersi nel dibattimento della facoltà di non sottoporsi all'esame

o di non rispondere, e all'art. 490 cod. proc. pen., nella parte in

cui esclude che il giudice possa disporre l'accompagnamento coattivo

dell'imputato nei casi in cui abbia l'obbligo di sottoporsi

all'esame;

che, a parere di questo rimettente, la disciplina risultante dal

combinato di tali disposizioni violerebbe gli artt. 2, 3, 25, 101,

102 e 111 della Costituzione perché, tutelando sino all'estremo

limite il diritto dell'imputato a non sottoporsi all'esame

dibattimentale, anche quando abbia già reso al pubblico ministero

dichiarazioni che costituiscono elemento indiziante a carico di altri

soggetti, sacrifica irragionevolmente l'esercizio della

giurisdizione, elude sostanzialmente il diritto di difesa dei

chiamati in correità e il diritto al contraddittorio e viola i

principi di uguaglianza, legalità, obbligatorietà dell'azione

penale, funzione conoscitiva del processo;

che tutte le questioni sono state sollevate nel corso di giudizi

di primo grado nei quali la difesa degli imputati non ha consentito

alla utilizzazione delle dichiarazioni erga alios rese durante la

fase delle indagini da coimputati che a dibattimento erano stati

contumaci o avevano rifiutato di sottoporsi all'esame, mentre la sola

questione sollevata dal Tribunale di Pistoia è relativa ad un

giudizio nel corso del quale anche numerosi imputati di reato

connesso, nei cui confronti si procedeva separatamente, si erano

avvalsi della facoltà di non rispondere;

che nei giudizi promossi con le ordinanze nn. 417, 418, 526, 535

e 567 del r.o. del 1998 è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, riportandosi integralmente, stante l'analogia delle questioni,

all'atto di intervento relativo al giudizio di costituzionalità

promosso con ordinanza n. 776 del r.o. del 1997 e deciso con la

sentenza n. 361 del 1998;

che nel giudizio promosso con l'ordinanza n. 427 del r.o. del

1998 è intervenuto il Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Torino, riproducendo integralmente l'atto depositato in

relazione alla questione sollevata dal medesimo rimettente (r.o. n.

915 del 1997), decisa con la sentenza n. 361 del 1998.

Considerato che le ordinanze di rimessione, muovendo dal quadro

normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 agosto

1997, n. 267, sottopongono a censura il regime di inutilizzabilità

ai fini della decisione, in mancanza del consenso degli altri

imputati, delle dichiarazioni rese sul fatto altrui dal coimputato

che in dibattimento rimanga contumace ovvero rifiuti di sottoporsi

all'esame;

che a tale profilo si ricollega anche la censura del Tribunale di

Milano relativa alla facoltà, accordata al coimputato dagli artt.

208 e 490 cod. proc. pen., di rimanere contumace o di rifiutare di

sottoporsi all'esame;

che il Tribunale di Pistoia denuncia altresì il regime di

inutilizzabilità ai fini della decisione, in mancanza del consenso

degli imputati, delle dichiarazioni rese da imputato in procedimento

connesso che in dibattimento si avvalga della facoltà di non

rispondere;

che i giudizi, attesa la sostanziale identità delle questioni,

vanno riuniti;

che, successivamente alla emissione delle ordinanze, questa

Corte, con la sentenza n. 361 del 1998, ha inciso sul quadro

normativo oggetto delle censure, dichiarando la illegittimità

costituzionale, in parte qua degli artt. 513, comma 2, ultimo periodo

e 210 cod. proc. pen.;

che, per effetto di detta pronuncia, all'esame dell'imputato nel

medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilità di

altri, già oggetto di precedenti dichiarazioni rese all'autorità

giudiziaria o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico

ministero, si applica la disciplina prevista per l'esame

dell'imputato in procedimento connesso dall'art. 210 cod. proc. pen.;

che, di conseguenza, al coimputato, che abbia in precedenza reso

dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri e che

in dibattimento rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di

rispondere in relazione a tali fatti, sono estesi l'obbligo di

presentarsi al giudice e l'eventuale accompagnamento coattivo e, in

relazione al regime delle letture, la disciplina dell'art. 513, comma

2, cod. proc. pen.;

che con la medesima sentenza la Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc.

pen. "nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante

rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti

concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue

precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla

lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di

procedura penale";

che con la citata sentenza la Corte aveva anche rilevato che, a

seguito della modifica della disciplina a regime e della

possibilità, così introdotta, di "recuperare mediante il sistema

delle contestazioni i singoli contenuti narrativi delle dichiarazioni

rese in precedenza", doveva essere valutato dai rimettenti se le

questioni concernenti la disciplina transitoria potessero

considerarsi superate;

che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti

affinché verifichino se, alla luce della disciplina applicabile nei

giudizi a quibus a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le

questioni sollevate siano tuttora rilevanti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale

di Pistoia, al Tribunale di Gorizia, al Tribunale di Torino, al

Tribunale di Pescara, al Tribunale di Locri e al Tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte