Sentenza n. 98/1982
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/05/1982 · relatore Michele Rossano
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 630, comma
secondo, del codice di procedura penale (procedimento per gli incidenti
di esecuzione) promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1975 dal
Tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Cappelletti
Alberto, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 1976 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 31 marzo 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1982 il Giudice relatore
Michele Rossano;
udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto 9 giugno 1973 il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Ferrara chiese allo stesso Tribunale di revocare i
benefici dei condoni delle pene di anni 2 di reclusione e L. 200.000 di
multa e anni 1 di reclusione, concessi a norma dei decreti del
Presidente della Repubblica 4 giugno 1966, n. 332 e 22 maggio 1970, n.
283 - a Cappelletti Alberto, condannato per i delitti di furto
pluriaggravato, ricettazione, oltraggio a pubblico ufficiale. A
fondamento della richiesta addusse che il Cappelletti aveva perso il
diritto a quei benefici perché era stato condannato con sentenza
irrevocabile 18 maggio 1971 del Tribunale di Ferrara alle pene di anni
2 di reclusione e lire 60.000 di multa per il delitto di furto
pluriaggravato e di lire 12.000 di ammenda per contravvenzione al testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, reati commessi il 21 marzo
1971.
Il Cappelletti, allora detenuto nelle carceri giudiziarie di
Ferrara, non comparve davanti al Tribunale di Ferrara l'11 luglio 1973
per assoluta impossibilità determinata da malattia. Per lo stesso
motivo, addotto dal difensore di fiducia del Cappelletti, non più
detenuto, la data fissata per la decisione sull'incidente di esecuzione
fu rinviata più volte.
Il medesimo difensore del Cappelletti nella camera di consiglio 22
ottobre 1975 presentò memoria, con la quale sollevò la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 630 cod. proc. pen. in
riferimento agli artt. 13 e 24 della Costituzione.
Il Tribunale di Ferrara, con ordinanza 28 ottobre 1975, ritenne
rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 630 cod. proc. pen.
e particolarmente del comma secondo dello stesso articolo - "nella
parte in cui non prevede la necessità del rinvio della trattazione
dell'incidente di esecuzione e di tutti gli incidenti equiparati in
caso di legittimo impedimento dell'interessato che abbia fatto domanda
di comparire e di essere sentito personalmente" - in riferimento
all'art. "24, comma primo, della Costituzione".
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del
31 marzo 1976.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte
privata.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto
depositato il 10 marzo 1976, chiedendo che la questione di legittimità
costituzionale sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :
1. - Il Tribunale di Ferrara ha sollevato, in riferimento all'art.
24, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 630, comma secondo, cod.proc. pen. "nella
parte in cui non prevede la necessità del rinvio della trattazione
dell'incidente di esecuzione e di tutti gli incidenti equiparati in
caso di legittimo impedimento dell'interessato che abbia fatto domanda
di comparire e di essere sentito personalmente". Il Tribunale ha
premesso che Cappelletti Alberto, quale condannato interessato a
comparire, aveva addotto, a mezzo dei difensori, il proprio legittimo
impedimento ad essere presente alla trattazione dell'incidente di
esecuzione perché era degente in ospedale, come risultava dai
certificati esibiti. Ha richiamato la sentenza 6 maggio 1970, n. 69,
con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 630, comma primo, cod. proc. pen. "nella parte in cui non
prevede che all'interessato nel procedimento per incidenti di
esecuzione, anche se non ammesso al gratuito patrocinio, sia nominato
d'ufficio un difensore, ove egli non provveda a nominarne uno di
fiducia" nonché "nella parte in cui non prevede che l'avviso del
giorno della deliberazione sull'incidente vada notificato anche al
difensore dell'interessato". Ha rilevato che l'art. 630, comma secondo,
cod. proc. pen. stabilisce che i privati, i quali ne fanno domanda, se
competono, devono essere sentiti personalmente o a mezzo del difensore
e che il successivo comma terzo stabilisce che l'inosservanza delle
disposizioni precedenti è causa di nullità. Ha considerato che tale
disciplina non si concilia con la prevalente giurisprudenza, secondo la
quale, in caso di impedimento assoluto dell'interessato, imputato -
condannato, a comparire, è rimesso al potere discrezionale del giudice
il rinvio della trattazione dell'incidente di esecuzione. Ha concluso
affermando che nella fattispecie ricorre l'equiparazione del condannato
all'imputato - già ritenuta da questa Corte - perché si tratta di
revoca di condoni e, quindi, di materia strettamente penale, compresa
nell'area dell'art. 24, comma primo, della Costituzione.
2. - Questa Corte rileva, preliminarmente, che lo specifico
riferimento del Tribunale di Ferrara al comma primo dell'art. 24 della
Costituzione è erroneo perché la questione riguarda non la tutela di
un diritto o interesse legittimo, ma la difesa, che il comma secondo
dello stesso art. 24 garantisce come diritto inviolabile in ogni stato
e grado del procedimento. Tuttavia la questione di legittimità
costituzionale non può essere dichiarata inammissibile poiché dal
contenuto dell'ordinanza di rinvio risulta chiaramente che essa
riguarda il comma secondo del detto art. 24 (cfr. sentenze di questa
Corte n. 63 del 1961; n. 40 del 1964; n. 24 del 1965; n. 153 del 1969;
n. 220 del 1974; n. 98 del 1976; n. 131 del 1977).
3. - La questione di legittimità costituzionale dell'art.
630, comma secondo, cod. proc. pen. - considerata proposta in
riferimento al comma secondo dell'art. 24 della Costituzione è
fondata.
Il procedimento per incidente di esecuzione in materia penale ha
carattere sicuramente giurisdizionale; quindi, pur svolgendosi con
forme semplici e presentando caratteristiche notevolmente diverse da
quelle del giudizio di cognizione, deve attuarsi con il rispetto delle
garanzie fondamentali previste per tale giudizio sia per quanto
concerne la presenza dell'interessato, imputato o condannato, sia per
quanto concerne l'assistenza del difensore.
Le norme di cui agli artt. 630 e 631 cod. proc. pen. sono dirette
ad assicurare le esigenze proprie della difesa.
Invero il primo di tali articoli, nei commi primo e secondo,
considera normale l'intervento diretto delle parti, riconoscendo così
la funzione eminentemente difensiva dell'audizione personale
dell'interessato da parte del giudice dell'esecuzione, ed assicura un
contraddittorio perché: impone la comunicazione del giorno stabilito
per la trattazione dell'incidente al Pubblico Ministero ed a tutti gli
interessati almeno cinque giorni prima; attribuisce ai privati, che ne
hanno fatto domanda, il diritto di intervenire ed essere uditi,
personalmente o a mezzo dei difensori, in camera di consiglio e di
presentare memorie direttamente o a mezzo dei difensori. il comma terzo
dello stesso articolo prescrive che l'inosservanza delle disposizioni
precedenti è causa di nullità.
Questa Corte proprio con riferimento al procedimento per incidente
di esecuzione, con la sentenza n. 69 del 1970, ha ampliato le garanzie
previste dal citato art. 630 cod. proc. pen. affermando che il diritto
di difesa non solo comprende in sé la facoltà del cittadino di
difendersi personalmente, ma comporta anche l'obbligo per lo Stato di
provvedere d'ufficio alla nomina di un difensore, ove a questo non
abbia provveduto lo stesso interessato, nomina non contemplata dal
suddetto articolo. E, con riferimento al processo di cognizione, ha
precisato, con la sentenza n. 125 del 1919, che la possibilità di una
piena difesa personale è riconosciuta all'imputato in tutto il corso
del dibattimento ed a conclusione di esso. Infine, con la sentenza n. 9
del 1982 ha rilevato che la presenza dell'imputato al dibattimento e la
libertà ed autonomia di ogni su ascelta in proposito sono
insostituibili e che l'esclusione aprioristica dell'imputato dal
prosieguo del dibattimento contro la sua volontà, in ragione della
impossibilità assoluta in cui egli si trova, per legittimo
impedimento, di presenziare ad una udienza determinata, comporta una
compressione del diritto di difesa che non può ritenersi giustificata
dall'esigenza che il processo - al fine di garantire un'ordinata
amministrazione della giustizia - possa progredire verso la decisione
finale e se ne impedisca l'indefinito protrarsi. Deve ritenersi
egualmente priva di giustificazione la mancata previsione del rinvio
obbligatorio della trattazione dell'incidente di esecuzione nella
ipotesi di legittimo impedimento a comparire dell'imputato o
condannato, che ne abbia fatto domanda.
Invero la possibilità di contraddittorio attraverso la presenza
delle parti interessate, garantita dal menzionato art. 630 cod. proc.
pen., comporta la necessaria conseguenza che deve tenersi conto di
quelle situazioni che rendono impossibile tale presenza, senza,
tuttavia, fare richiamo alle disposizioni sulla contumacia, istituto
disciplinato in base a situazioni ed esigenze tipiche del processo di
cognizione. Ne deriva che l'imputato o il condannato, che ha diritto ad
essere udito personalmente a seguito di sua domanda, può provare che
l'assenza è dovuta all'assoluta impossibilità a comparire per
legittimo impedimento, e il giudice dell'esecuzione, riconosciuta la
sussistenza dell'impedimento, deve sospendere o rinviare il
procedimento. Solo in tal modo si consente l'esplicazione efficace del
diritto di autodifesa da parte dell'imputato o condannato, che deve
avere la possibilità di rappresentare le proprie ragioni direttamente
al giudice dell'esecuzione, al quale spetta di decidere questioni la
cui soluzione determina immediate, gravi conseguenze sulla sua libertà
personale, come nel caso di specie, in cui l'accoglimento della
richiesta del Pubblico Ministero comporterebbe l'espiazione della pena
di complessivi tre anni di reclusione.
La non indispensabilità della presenza dell'interessato troverebbe
giustificazione, seconda la dottrina e la giurisprudenza prevalenti,
nell'oggetto degli incidenti di esecuzione, nei quali si esaminerebbero
ordinariamente questioni di solo diritto e sarebbe escluso
l'accertamento inerente a questioni di fatto, che solo potrebbe
richiedere l'intervento personale dell'interessato, imputato o
condannato.
Al riguardo si osserva che, come ha precisato autorevole dottrina,
sussistono varie ipotesi di incidenti di esecuzione nei quali sono
prese in esame questioni di fatto. Si indicano le ipotesi previste
dagli artt. 590, 601, 655 cod. proc. pen.: revoca della sospensione
condizionale della pena o della libertà condizionale per trasgressione
degli obblighi imposti dagli articoli 165 e 177 cod. pen.; accertamento
delle prove effettive e costanti di buona condotta richieste per la
riabilitazione. In tali ipotesi la decisione del giudice
dell'esecuzione dipende dall'accertamento di questioni di fatto
concernenti la condotta dell'interessato e, quindi, si impone la
diretta audizione del medesimo affinché il giudice stesso possa
formarsi il convincimento nel modo più diretto e completo.
La previsione del rinvio obbligatorio della trattazione
dell'incidente di esecuzione, nella ipotesi di legittimo impedimento di
chi abbia fatto domanda di comparire e di essere sentito personalmente,
deve essere ristretta all'imputato o al condannato, dato che non
sussiste la esigenza di garantire l'esercizio del diritto di autodifesa
anche a tutti gli altri interessati cui fa riferimento lo stesso
articolo. In questi limiti va dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 630, comma secondo, cod. proc. pen., in
riferimento all 'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 630, comma
secondo, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede il rinvio della
trattazione dell'incidente di esecuzione, ove l'imputato o il
condannato, che abbia fatto domanda di essere udito personalmente, non
compaia per legittimo impedimento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE
ROSSANOANTONINO DE STEFANO -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
VIRGILIOANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte