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[1]Spetta all'Intendente di finanza, sentito il presidente della Commissione, ed eseguite, nei casi indicati nell'articolo precedente, le opportune contestazioni agli interessati, di dichiarare la decadenza dei rifiutanti, e di provvedere o proporre per la loro sostituzione con le forme ordinarie.

[2]Coloro che hanno rifiutato l'incarico, incorrono nella pena pecuniaria da L. 200 a L. 1000 applicabile con le norme stabilite dagli articoli 55 e 56 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

Testo in vigore dal 7 aprile 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art14 · fonte del testo