Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1945 al 16 dicembre 2009. 193 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Le Commissioni censuarie provinciali sono costituite di un presidente, di otto membri effettivi e di quattro membri supplenti nominati dal Ministro per le finanze.

tolto: Esse funzionano in due distinte Sezioni: la prima Sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di nuovo catasto edilizio urbano.

tolto: Il presidente e' unico per le due Sezioni.

tolto: Ciascuna Sezione e' composta, oltre che del presidente, di quattro membri effettivi e di due supplenti.

tolto: I membri della Commissione sono scelti dal Ministro per le finanze; per una meta' di ciascuna Sezione, fra magistrati dell'ordine giudiziario e fra funzionari dello Stato in attivita' di servizio o a riposo; per l'altra meta' fra un numero triplo di designati dal Prefetto della provincia.

tolto: Tale designazione e' fatta:

tolto: a) per la prima Sezione: per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti inscritti in almeno uno dei ruoli dell'imposta terreni della provincia; per un membro effettivo fra tecnici dell'edilizia residenti nella provincia;

tolto: b) per la seconda Sezione: per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti inscritti in almeno uno dei ruoli dell'imposta fabbricati della provincia; per un membro effettivo tra tecnici dell'edilizia residenti nella provincia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art4 · fonte del testo