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[1]((Ai componenti la Commissione censuaria centrale, in luogo del gettone di presenza, e' assegnata una indennita' annua nella misura di lire trentamila per i membri effettivi e di lire quindicimila per quelli supplenti)). 1
[2]Inoltre agli stessi componenti che non risiedono a Roma e che non siano funzionari dello Stato, spettano le indennita' di viaggio e di soggiorno che giusta le vigenti disposizioni competono ai funzionari dello Stato di grado 4°. Le stesse indennita' spettano per ogni giorno di permanenza fuori Roma per l'espletamento degli incarichi attribuiti alla Commissione.
[3]Ai funzionari dello Stato competono, invece, nei casi previsti dal precedente comma le indennita' di viaggio e di soggiorno fissate dalle vigenti disposizioni in relazione al loro grado gerarchico.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1472
1Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1472, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1947.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1948 al 1 agosto 1959
