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[1]((Ai componenti la Commissione censuaria centrale, in luogo del gettone di presenza, e' assegnata una indennita' annua nella misura gia' prevista dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1472.
[2]Ai componenti stessi, incaricati di studiare le tariffe, di istruire ricorsi e di eseguire studi ed indagini per l'espletamento di compiti demandati alla Commissione da leggi speciali e' inoltre attribuito un compenso in rapporto alla natura ed entita' dei compiti espletati e comunque non superiore alle lire ventimila mensili.
[3]Agli stessi componenti che non siano funzionari dello Stato, quando si spostano dalla propria residenza per conto della Commissione, spettano le indennita' di viaggio e di soggiorno che giusta le vigenti disposizioni competono ai funzionari dello Stato con qualifica di direttore generale (coefficiente di stipendio 900). Ai componenti che siano funzionari dello Stato competono invece le indennita' di viaggio e di soggiorno fissate dalle vigenti disposizioni in relazione alla loro qualifica.
[4]Entro i limiti di disponibilita' dei fondi assegnati per le spese relative alla Commissione, puo' essere affidata a cottimo, anche ad estranei alla Commissione censuaria centrale, l'esecuzione di lavori ausiliari richiesti per l'espletamento dei suoi compiti, nonche' puo' essere dato incarico a professori universitari o di istituti di istruzione superiore e a tecnici di specifica competenza di provvedere alla raccolta di elementi economico-agrari ed alla compilazione di analisi aziendali.
[5]I compensi da assegnarsi agli estranei alla Commissione censuaria centrale per l'esecuzione di lavori ausiliari saranno stabiliti caso per caso, entro il limite massimo di lire 20.000 mensili, con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1472
1Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1472, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1947.
Testo in vigore dal 1 agosto 1959 al 16 dicembre 2009
