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Sono compiti del Collegio dei periti:

  • a)raccogliere e coordinare, in Ufficio e sopraluogo, tutti gli elementi tecnici ed economici necessari alla Commissione censuaria centrale per le decisioni devolutele e per l'adempimento di ogni altro compito attribuitole;
  • b)fornire ai relatori tutti i dati loro occorrenti, e coadiuvarli in quanto possa essere necessario;
  • c)redigere il massimario della Commissione;
  • d)esplicare le funzioni di segreteria della Commissione.

Testo in vigore dal 7 aprile 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art24 · fonte del testo