Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1973 al 16 dicembre 2009. 207 parole tolte, 16 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: La Commissione censuaria centrale decide:
tolto: a) sui ricorsi inoltrati dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali in merito ai prospetti delle qualita' e classi dei terreni, dei quadri delle categorie e classi delle unita immobiliari urbane nonche' delle tariffe relative;
tolto: b) sui reclami delle Commissioni censuarie provinciali per erroneita' di criteri seguiti dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali in singoli Comuni e in singole zone nella esecuzione del classamento;
tolto: c) LETTERA ABROGATAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.tolto: P.R. 26 OTTOBRE 1972aggiunto: L. 22 DICEMBRE 2008, N. tolto: 636;
tolto: d) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972 aggiunto: 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. tolto: 636; E' in facolta' della Commissione censuaria centrale di decidere anche nel merito delle questioni che hanno dato luogo a tali reclami, quando sorga conflitto di giurisdizione tra diverse Commissioni censuarie provinciali, ed in altri casi speciali a giudizio della stessa commissione centrale.
tolto: La Commissione censuaria centrale si sostituisce alle Commissioni censuarie provinciali, che non adottano dei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo.
tolto: La Commissione censuaria centrale, inoltre, a richieta del Ministro per le finanze o della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, da' parere sopra ogni questione concernente la formazione e la conservazione dei catasti. aggiunto: 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art22 · fonte del testo