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[1]Spetta all'Intendente di finanza di sorvegliare l'andamento dei lavori delle Commissioni censuarie comunali e provinciali.

[2]Quando le anzidette Commissioni non adempiono regolarmente ed in tempo debito al loro mandato, l'Intendente di finanza e il Ministro per le finanze, rispettivamente, possono disporne lo scioglimento.

[3]I commissari che escono d'ufficio in seguito allo scioglimento della Commissione non possono essere rieletti se non sia trascorso almeno un anno dalla data del decreto che ne ha disposto il decadimento.

Testo in vigore dal 7 aprile 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art29 · fonte del testo