Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 1943 al 16 dicembre 2009. 57 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Quando un componente le Commissioni censuarie comunali o provinciali, senza giustificato motivo, rimane assente per piu' di cinque sedute consecutive, l'Intendente, d'ufficio, o su proposta del presidente, udite le ragioni dell'interessato, puo' dichiararne la decadenza se esso appartiene alla Commissione censuaria comunale, o proporre uguale provvedimento al Ministro per le finanze se appartiene alla Commissione censuaria provinciale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art30 · fonte del testo