Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 aprile 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Quando un componente le Commissioni censuarie comunali o provinciali, senza giustificato motivo, rimane assente per piu' di cinque sedute consecutive, l'Intendente, d'ufficio, o su proposta del presidente, udite le ragioni dell'interessato, puo' dichiararne la decadenza se esso appartiene alla Commissione censuaria comunale, o proporre uguale provvedimento al Ministro per le finanze se appartiene alla Commissione censuaria provinciale.
Testo in vigore dal 7 aprile 1943 al 16 dicembre 2009
