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[1]Le Commissioni censuarie comunale o provinciali costituite anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, continueranno a funzionare nella loro attuale costituzione sino al 28 ottobre dell'anno successivo a quello di cessazione dello stato di guerra.

[2]Alla sostituzione di membri nelle attuali Commissioni o alla ricostituzione di Commissioni che si rendessero necessarie prima di tale data si provvedera' con le norme sancite dalla presente legge.

Testo in vigore dal 7 aprile 1943 al 9 gennaio 1945

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art34 · fonte del testo