Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 gennaio 1945 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 403.
Abrogato dal 9 gennaio 1945
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 gennaio 1945 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 403.
Abrogato dal 9 gennaio 1945
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 1943 al 9 gennaio 1945. 65 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le Commissioni censuarie comunale o provinciali costituite anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, continueranno a funzionare nella loro attuale costituzione sino al 28 ottobre dell'anno successivo a quello di cessazione dello stato di guerra.
tolto: Alla sostituzione di membri nelle attuali Commissioni o alla ricostituzione di Commissioni che si rendessero necessarie prima di tale data si provvedera' con le norme sancite dalla presente legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 23 NOVEMBRE 1944, N. 403
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art34 · fonte del testo