Le modalita' per il prelievo delle somme depositate a disposizione del Fondo, in relazione alle singole somministrazioni, il modo delle erogazioni, le garanzie, le altre modalita' connesse alle operazioni di finanziamento ed alla gestione del Fondo, nonche' quelle relative ai rapporti tra il Comitato e gli Istituti di credito sono stabilite in apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per il tesoro, il presidente del Comitato ed il legale rappresentante della Cassa di risparmio di Trieste e di quella di Gorizia, nonche', ove occorra, con i legali rappresentanti degli Istituti di credito di cui al precedente art. 3.

Testo vigente dal 22 ottobre 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-10-18;908~art5 · fonte del testo