I finanziamenti sono deliberati da un Comitato avente sede a Trieste, nominato con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il bilancio. Il Comitato e' composto: da un presidente; da tre membri designati dal Comitato interministeriale per il credito e risparmio, dei quali due scelti tra gli esponenti delle attivita' economiche indicati dalla Camera di commercio di Trieste, e uno tra gli esponenti delle stesse attivita' indicati dalla Camera di commercio di Gorizia; da cinque membri designati rispettivamente dai Ministeri del bilancio, del tesoro, dell'industria, dei lavori pubblici e della marina mercantile. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati. Possono essere di volta in volta chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, esperti nei problemi rientranti nelle attribuzioni di questo. Il Comitato determina l'ammontare e la durata del mutuo ed il saggio dell'interesse dovuto. Le relative deliberazioni sono comunicate dal presidente al Ministero del tesoro e diventano esecutive dopo venti giorni dalla comunicazione salvo che il Ministero stesso non ne disponga la revoca od il riesame. Le spese per il funzionamento del Comitato sono stabilite annualmente dal Ministero del tesoro su proposta del Comitato stesso e fanno carico al fondo di cui all'art. 1 della presente legge. Le relative somme sono somministrate al presidente trimestralmente. 7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 novembre 1982, n. 828

7

La L. 11 novembre 1982, n. 828 ha disposto (con l'art. 17, comma 5) che "Il comitato di gestione del Fondo di rotazione, di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e' integrato con due membri designati dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e scelti tra gli esponenti delle attivita' economiche delle province di Udine e Pordenone indicati dalle rispettive camere di commercio".

Testo vigente dal 30 novembre 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 30 novembre 1982

Confronto con la versione in vigore dal 22 ottobre 1955 al 30 novembre 1982.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 novembre 1982, n. 828

    La L. 11 novembre 1982, n. 828 ha disposto (con l'art. 17, comma 5) che "Il comitato di gestione del Fondo di rotazione, di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e' integrato con due membri designati dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e scelti tra gli esponenti delle attivita' economiche delle province di Udine e Pordenone indicati dalle rispettive camere di commercio".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-10-18;908~art4 · fonte del testo