Le somme indicate nel secondo comma dell'art. 1 sono depositate in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e sono gestite con l'osservanza delle modalita' stabilite nella convenzione di cui all'art. 5, per mezzo della Cassa di risparmio di Trieste e di quella di Gorizia. Detti Istituti sono espressamente autorizzati a compiere le operazioni relative al Fondo anche in deroga alle leggi e allo statuto che disciplinano la loro attivita'. Il Comitato interministeriale per il credito e risparmio potra' autorizzare l'esecuzione delle operazioni anche pel tramite di altri Istituti di credito a medio e lungo termine, da designarsi dal Comitato stesso. ((A garanzia delle operazioni creditizie previste dalla presente legge, gli Istituti di credito possono convenire la costituzione del privilegio speciale sugli impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni)).

Testo vigente dal 11 maggio 1957

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Che cosa è cambiato dal 11 maggio 1957

Confronto con la versione in vigore dal 22 ottobre 1955 al 11 maggio 1957. 37 parole aggiunte.

… altri Istituti di credito a medio e lungo termine, da designarsi dal Comitato stesso. aggiunto: A garanzia delle operazioni creditizie previste dalla presente legge, gli Istituti di credito possono convenire la costituzione del privilegio speciale sugli impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-10-18;908~art3 · fonte del testo