Art. 3 — Deposito del Fondo - Modalità per i prelievi
Le somme indicate nel secondo comma dell'art. 1 sono depositate in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e sono gestite con l'osservanza delle modalita' stabilite nella convenzione di cui all'art. 5, per mezzo della Cassa di risparmio di Trieste e di quella di Gorizia. Detti Istituti sono espressamente autorizzati a compiere le operazioni relative al Fondo anche in deroga alle leggi e allo statuto che disciplinano la loro attivita'. Il Comitato interministeriale per il credito e risparmio potra' autorizzare l'esecuzione delle operazioni anche pel tramite di altri Istituti di credito a medio e lungo termine, da designarsi dal Comitato stesso. ((A garanzia delle operazioni creditizie previste dalla presente legge, gli Istituti di credito possono convenire la costituzione del privilegio speciale sugli impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni)).
Testo vigente dal 11 maggio 1957
