Il fondo costituito ai sensi del precedente articolo e le somme che ad esso affluiscono sono depositate in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e sono erogate a favore dell'Ente nazionale delle Tre Venezie con le modalita' e secondo i criteri che saranno stabiliti in apposite convenzioni da stipularsi fra l'Ente stesso ed i Ministeri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste.

Testo vigente dal 16 aprile 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-03-31;240~art6 · fonte del testo