[1]Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, il perimetro del parco potra' essere esteso ai terreni limitrofi, la cui aggregazione risulti necessaria al raggiungimento dei fini di cui all'art. 1.
[2]Detti terreni potranno anche essere acquistati, espropriati ed assunti in temporanea gestione, con le norme di cui all'articolo precedente.
Testo vigente dal 5 marzo 1934
