[1]Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il perimetro del Parco potra' essere esteso ai terreni limitrofi la cui aggregazione risulti necessaria al raggiungimento dei fini di cui all'art. 1.
[2]Detti terreni potranno anche essere acquistati, espropriati od assunti in temporanea gestione, con le norme di cui all'articolo precedente.
Testo vigente dal 3 giugno 1935
