[1]Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il perimetro del Parco potra' essere esteso ai terreni limitrofi la cui aggregazione risulti necessaria al raggiungimento dei fini di cui all'art. 1.

[2]Detti terreni potranno anche essere acquistati, espropriati od assunti in temporanea gestione, con le norme di cui all'articolo precedente.

Testo vigente dal 3 giugno 1935

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urn:nir:stato:legge:1935-04-24;740~art4 · fonte del testo