Agli effetti di cui all'art. 1, nel territorio del Parco sono vietati:

  • a)la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche da determinarsi col regolamento, per le quali non sia applicabile la legge 11 giugno 1922, n. 778;
  • b)l'esecuzione di tagli boschivi e la raccolta di specie vegetali non espressamente autorizzate nei modi che saranno stabiliti dal regolamento;
  • c)l'esercizio del pascolo non autorizzato come sopra;
  • d)l'apertura e l'esercizio di cave di pietrame non autorizzati come sopra;
  • e)la caccia e la pesca, salvo particolari concessioni da rilasciarsi dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali con le norme ed i limiti da determinarsi nel regolamento.

Testo vigente dal 5 marzo 1934

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urn:nir:stato:legge:1934-01-25;285~art5 · fonte del testo