Agli effetti di cui all'art. 1, nel territorio del Parco sono vietati:
- a)la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche da determinarsi col regolamento, per le quali non sia applicabile la legge 11 giugno 1922, n. 778;
- b)l'esecuzione di tagli boschivi e la raccolta di specie vegetali non espressamente autorizzate nei modi che saranno stabiliti dal regolamento;
- c)l'esercizio del pascolo non autorizzato come sopra;
- d)l'apertura e l'esercizio di cave di pietrame non autorizzati come sopra;
- e)la caccia e la pesca, salvo particolari concessioni da rilasciarsi dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali con le norme ed i limiti da determinarsi nel regolamento.
Testo vigente dal 5 marzo 1934
