[1]L'Azienda di Stato per le foreste demaniali e' autorizzata, ove lo ritenga opportuno, ad acquistare, ed, in caso di mancato accordo, ad espropriare, o ad assumere in temporanea gestione, i terreni compresi nel territorio del Parco.

[2]Per l'acquisto e l'espropriazione dei terreni si seguiranno le norme di cui agli articoli 112, 113 e 114 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Testo vigente dal 3 giugno 1935

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urn:nir:stato:legge:1935-04-24;740~art3 · fonte del testo