[1]Per i divieti delle lettere b), c), d) dell'art. 5, ai proprietari dei terreni verra' corrisposto un adeguato compenso, da determinarsi d'accordo con l'Azienda di Stato per le foreste demaniali e, in mancanza, da una Commissione di arbitri nominati: uno dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali, uno dal proprietario, ed uno dal pretore del luogo.

[2]Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori.

Testo vigente dal 5 marzo 1934

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urn:nir:stato:legge:1934-01-25;285~art7 · fonte del testo