Fermo restando quanto e' disposto dalle leggi e dai regolamenti forestali, nel territorio del Parco - agli effetti di cui all'art. 1 - sono vietati:

  • a)la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche da determinarsi col regolamento per le quali non sia applicabile la legge 11 giugno 1922, n. 778;
  • b)l'esecuzione dei tagli boschivi e la raccolta di specie vegetali non espressamente autorizzate nei modi che saranno stabiliti dal regolamento;
  • c)l'esercizio del pascolo non autorizzato come sopra;
  • d)l'apertura e l'esercizio di cave di pietrame non autorizzati come sopra.

Testo vigente dal 3 giugno 1935

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 79/1971

    Questione infondata
    26 aprile 1971

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 24 aprile 1935, n. 740, concernente la costituzione del Parco nazionale dello Stelvio, sollevata dai pretori di Tirano e di Silandro, rispettivamente con le ordinanze 14 luglio 1969 e 19 febbraio 1970, in riferimento all'art. 42 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte cost…

    Art. 42 cost. · Art. 5 Costituzione del «Parco nazionale dello Stelvio»

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1935-04-24;740~art5 · fonte del testo