[1]((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 10 maggio 1938 - Anno XVI

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini - Di Revel

[6]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo vigente dal 1 gennaio 1994

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994. 64 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, in seguito a deliberazione del Comitato dei Ministri, saranno emanate, ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme complementari e le altre che potranno occorrere per la completa attuazione della presente legge, dalla cui entrata in vigore restano abrogate tutte le norme contrarie o con essa incompatibili.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1938-05-10;745~art35 · fonte del testo