Alle spese occorrenti per il «Parco nazionale dello Stelvio» sara' provveduto:
- a)con la somma di L. 80.000 da iscriversi, a partire dal corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- b)con i contributi dati a qualsiasi titolo da enti, associazioni o privati;
- c)col provento delle pene pecuniarie e delle oblazioni.
Testo vigente dal 3 giugno 1935
