Alle spese occorrenti per il «Parco nazionale dello Stelvio» sara' provveduto:

  • a)con la somma di L. 80.000 da iscriversi, a partire dal corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
  • b)con i contributi dati a qualsiasi titolo da enti, associazioni o privati;
  • c)col provento delle pene pecuniarie e delle oblazioni.

Testo vigente dal 3 giugno 1935

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urn:nir:stato:legge:1935-04-24;740~art11 · fonte del testo