Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970

Art. 29 — Ampliamento del demanio forestale dello Stato

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali e' autorizzata ad acquistare o ad espropriare con le modalita' previste dagli articoli 112 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, terreni nudi, incolti, cespugliati e boscati, atti alla produzione forestale e foraggera o alla protezione della selvaggina. L'esproprio non puo' essere effettuato per i terreni che siano stati rimboschiti artificialmente ad iniziativa dei proprietari. Qualora i terreni siano gravati da usi civici, questi sono estinti ed i diritti relativi saranno fatti valere sul prezzo di acquisto o sull'indennita' di espropriazione. Sui terreni acquistati o espropriati, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali provvedera' alla ricostituzione dei boschi deteriorati ed al rimboschimento ed all'impianto di colture da legno, all'istituzione ed all'esercizio dei necessari vivai, nonche' ove opportuno, alla formazione ed all'esercizio di prati e pascoli ed alla costituzione e all'esercizio di aziende zootecniche montane e di zone di ripopolamento faunistico. I terreni dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali sono considerati di diritto bandite permanenti dello Stato con facolta' per l'azienda di catturare e vendere selvaggina a scopo di ripopolamento.

Testo vigente dal 9 novembre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-10-27;910~art29 · fonte su Normattiva