[1]E' istituita una Commissione denominata «Commissione consultiva del Parco nazionale dello Stelvio», la quale formulera' proposte sulle attivita' di carattere scientifico attinenti alla flora, fauna, formazioni geologiche, bellezze naturali e sullo sviluppo del turismo, da svolgere nel Parco per meglio raggiungere le finalita' della sua costituzione.

[2]Sulle proposte formulate dalla Commissione consultiva decide il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

[3]Sulle materie di carattere tecnico la Commissione esprime il proprio parere in quanto richiesto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Testo vigente dal 3 giugno 1935

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urn:nir:stato:legge:1935-04-24;740~art8 · fonte del testo