Per le contravvenzioni indicate nell'articolo precedente e' ammessa l'oblazione secondo le norme stabilite per le contravvenzioni alle leggi forestali.
Testo vigente dal 3 giugno 1935
Per le contravvenzioni indicate nell'articolo precedente e' ammessa l'oblazione secondo le norme stabilite per le contravvenzioni alle leggi forestali.
Testo vigente dal 3 giugno 1935
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1935-04-24;740~art7 · fonte del testo