[1]Le inosservanze alle disposizioni della presente legge sono punite con l'ammenda da lire cinquanta a lire mille.

[2]Il contravventore e' ammesso a far domanda di obiezione entro venti giorni dalla notificazione del verbale della contravvenzione, che gli verra' fatta a cura dell'ufficio da cui dipende il pubblico ufficiale che ha redatto il verbale.

[3]La domanda e' presentata all'ufficio di cui al comma precedente ed e' diretta al prefetto, il quale determina discrezionalmente, con suo decreto, la somma da pagarsi a titolo di oblazione, entro i limiti del minimo e massimo della pena stabilita dalla legge, fissando il termine entro il quale il pagamento deve essere effettuato. Il decreto e' notificato al contravventore.

[4]Qualora il contravventore non faccia domanda di obiezione nel termine prescritto, ovvero non esegua il pagamento della somma determinata dal prefetto entro il termine dal medesimo stabilito, il verbale di contravvenzione e' trasmesso alla autorita' giudiziaria per il procedimento penale.

[5]La presentazione della domanda di obiezione sospende il corso della prescrizione del reato.

Testo vigente dal 11 agosto 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1111~art12 · fonte del testo