Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 giugno 1940 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Il Comitato direttivo:
- a)assiste il presidente nell'adempimento dei suoi compiti;
- b)delibera o propone, a seconda della competenza, provvedimenti atti a facilitare e sviluppare il traffico portuale;
- c)delibera sulle concessioni demaniali, quando debbano avere durata superiore ad un anno;
- d)delibera sulle costruzioni eventualmente assunte dall'Ente, ai sensi del paragrafo 2° dell'art. 3;
- e)stabilisce le norme e le tariffe per i servizi che rientrano nella competenza dell'Ente, ad eccezione di quelle contemplate nel paragrafo 2° dell'art. 2;
- f)predispone i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi, da sottoporre al Consiglio di amministrazione, e delibera sulle eventuali variazioni del bilancio preventivo durante il corso dell'esercizio finanziarlo;
- g)delibera sulle spese, nei limiti del bilancio, quando non rientrino nella competenza del Consiglio di amministrazione o del presidente, secondo le norme che saranno dettate dal regolamento di cui all'art. 27;
- h)delibera sulle liti, sui compromessi, sui procedimenti arbitrali e sulle controversie con altre Amministrazioni e sui relativi ricorsi alle autorita' competenti;
- i)studia le questioni di competenza del Consiglio di amministrazione, che siano sottoposte al suo preventivo esame dal presidente, e formula le proposte da presentare al Consiglio;
- l)prende, nei casi di urgenza, le decisioni di spettanza del Consiglio di amministrazione, al quale le decisioni stesse saranno poi sottoposte per la ratifica;
- m)compie tutti gli atti deferiti alla sua competenza dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 27.
Testo in vigore dal 7 giugno 1940 al 22 dicembre 2008
