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Il Comitato direttivo:

  • a)assiste il presidente nell'adempimento dei suoi compiti;
  • b)delibera o propone, a seconda della competenza, provvedimenti atti a facilitare e sviluppare il traffico portuale;
  • c)delibera sulle concessioni demaniali, quando debbano avere durata superiore ad un anno;
  • d)delibera sulle costruzioni eventualmente assunte dall'Ente, ai sensi del paragrafo 2° dell'art. 3;
  • e)stabilisce le norme e le tariffe per i servizi che rientrano nella competenza dell'Ente, ad eccezione di quelle contemplate nel paragrafo 2° dell'art. 2;
  • f)predispone i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi, da sottoporre al Consiglio di amministrazione, e delibera sulle eventuali variazioni del bilancio preventivo durante il corso dell'esercizio finanziarlo;
  • g)delibera sulle spese, nei limiti del bilancio, quando non rientrino nella competenza del Consiglio di amministrazione o del presidente, secondo le norme che saranno dettate dal regolamento di cui all'art. 27;
  • h)delibera sulle liti, sui compromessi, sui procedimenti arbitrali e sulle controversie con altre Amministrazioni e sui relativi ricorsi alle autorita' competenti;
  • i)studia le questioni di competenza del Consiglio di amministrazione, che siano sottoposte al suo preventivo esame dal presidente, e formula le proposte da presentare al Consiglio;
  • l)prende, nei casi di urgenza, le decisioni di spettanza del Consiglio di amministrazione, al quale le decisioni stesse saranno poi sottoposte per la ratifica;
  • m)compie tutti gli atti deferiti alla sua competenza dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 27.

Testo in vigore dal 7 giugno 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-06;500~art12 · fonte del testo