Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1972 al 22 dicembre 2008. 364 parole tolte, 20 parole aggiunte in 12 capoversi.

tolto: L'Ente ha il compito di:

tolto: 1° amministrare i fondi e i proventi assegnatigli;

tolto: 2° esplicare le funzioni che le vigenti leggi sul lavoro nei porti attribuiscono alla competenza degli Uffici del lavoro portuale e dei comandanti di porto, con l'assistenza di un consiglio del lavoro e con poteri di regolamentazione del lavoro e di determinazione delle tariffe, sia nei confronti dei lavoratori, che degli imprenditori secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 27;

tolto: 3° gestire, nell'ambito della propria giurisdizione, i beni di demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, sotto l'osservanza delle disposizioni del capo I, titolo 3° della parte I del Codice per la marina mercantile e di quelle correlative del regolamento per l'esecuzione di detto Codice, con facolta' di stabilire le condizioni di esercizio degli stabilimenti formanti oggetto di concessione demaniale e le tariffe dei servizi che tali stabilimenti rendono al pubblico.

tolto: I contratti di concessione aventi durata superiore a nove anni dovranno essere approvati dal Ministero delle comunicazioni;

tolto: 4° provvedere alla manutenzione e alla riparazione degli impianti e degli arredi portuali, esclusi quelli ferroviari, nonche' al servizio idrico:

tolto: 5° provvedere alla gestione diretta dei mezzi meccanici per l'imbarco, lo sbarco e il movimento in genere delle merci, nonche' alla gestione diretta della stazione marittima passeggeri;

tolto: 6° studiare, promuovere e adottare provvedimenti atti a favorire lo sviluppo del traffici nel porto di Napoli, nonche' lo sviluppo commerciale e industriale dell'entroterra, in relazione ai detti traffici:

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: 7° adoperarsi perche' sia agevolato il traffico aereo; in armonia col traffico marittimo;

tolto: 8° Provvedere all'esercizio ferroviario, alla esecuzione e alla manutenzione dei relativi impianti e all'espletamento dei servizi connessi nell'ambito della giurisdizione portuale. Con apposita convenzione saranno stabilite le spese da porre a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato conseguenti all'espletamento del servizio. La convenzione dovra' stabilire, inoltre, le condizioni e l'obbligo dell'Ente porto di fornire i mezzi e gli attrezzi necessari all'espletamento del servizio;

tolto: 9° studiare, di concerto con gli organi competenti il miglior coordinamento dell'attivita' degli Uffici pubblici che attendono a servizi interessanti il porto, promovendo, ove occorra, opportuni provvedimenti dai Ministeri competenti;

tolto: 10° raccogliere, elaborare e pubblicare dati e notizie, interessanti la vita e il movimento economico del porto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1940-05-06;500~art2 · fonte del testo