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Il Ministero delle comunicazioni, valendosi, in quanto occorra, anche di funzionari dipendenti da altre Amministrazioni dello Stato e previo accordo, in tal caso, col Ministero competente, puo' in ogni tempo fare ispezionare e sindacare l'andamento di ogni ramo dei servizi affidati all'Ente.

Testo in vigore dal 7 giugno 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-06;500~art20 · fonte del testo