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Il Ministero delle comunicazioni, valendosi, in quanto occorra, anche di funzionari dipendenti da altre Amministrazioni dello Stato e previo accordo, in tal caso, col Ministero competente, puo' in ogni tempo fare ispezionare e sindacare l'andamento di ogni ramo dei servizi affidati all'Ente.
Testo in vigore dal 7 giugno 1940 al 22 dicembre 2008
