Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 1940 al 22 dicembre 2008. 245 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Alla direzione dei servizi di cui ai numeri 2, 3 e 5 dell'art. 2 sono preposti ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, che saranno collocati fuori ruolo.
tolto: Per gli altri servizi, l'Ente, oltre che del personale direttamente assunto, secondo l'organico e le norme che saranno stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 25, potra' anche valersi di funzionari che lo Stato metta, in modo continuativo o temporaneo, a disposizione dell'Ente, e che saranno collocati fuori ruolo. In tal caso nei ruoli del personale dell'Ente dovranno rimanere vacanti i posti di organico, le cui funzioni siano disimpegnate da funzionari dello Stato.
tolto: Il contingente, per numero e per grado, del personale dello Stato da collocare fuori ruolo, a disposizione dell'Ente, ai sensi dei commi, precedenti, sara' determinato con provvedimento da emanare di concerto fra il Ministro dal quale il personale dipende e il Ministro per le finanze.
tolto: L'Ente deve rimborsare allo Stato la spesa inerente al trattamento economico, al lordo delle ritenute, di cui fruisce il personale statale destinato a prestare servizio presso l'Ente medesimo e collocato fuori ruolo, e deve inoltre versare all'Erario una quota non inferiore al 10 per cento degli stipendi, a titolo di contributo per il trattamento di quiescenza.
tolto: Per i servizi tecnici, l'Ente si avvarra' dell'opera del Genio civile, degli uffici e delle commissioni del Ministero dei lavori pubblici, attenendosi, per la compilazione degli elaborati e l'esecuzione delle opere e degli impianti, alle norme in vigore per il detto Ministero.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-06;500~art22 · fonte del testo