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[1]Nei riguardi delle tasse di registro e di bollo tutti gli atti ed i contratti dell'Ente sono soggetti alle stesse norme che vigono per gli atti ed i contratti dell'Amministrazione dello Stato.

[2]I materiali destinati alla costruzione, ampliamenti, sistemazioni, manutenzione ed esercizio di opere, edifici, arredamenti ed attrezzamenti portuali, ed ai relativi servizi sono esenti da ogni imposta o tassa a favore dell'Amministrazione comunale.

Testo in vigore dal 7 giugno 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-06;500~art21 · fonte del testo