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[1]Alla direzione dei servizi di cui ai numeri 2, 3 e 5 dell'art. 2 sono preposti ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, che saranno collocati fuori ruolo.
[2]Per gli altri servizi, l'Ente, oltre che del personale direttamente assunto, secondo l'organico e le norme che saranno stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 25, potra' anche valersi di funzionari che lo Stato metta, in modo continuativo o temporaneo, a disposizione dell'Ente, e che saranno collocati fuori ruolo. In tal caso nei ruoli del personale dell'Ente dovranno rimanere vacanti i posti di organico, le cui funzioni siano disimpegnate da funzionari dello Stato.
[3]Il contingente, per numero e per grado, del personale dello Stato da collocare fuori ruolo, a disposizione dell'Ente, ai sensi dei commi, precedenti, sara' determinato con provvedimento da emanare di concerto fra il Ministro dal quale il personale dipende e il Ministro per le finanze.
[4]L'Ente deve rimborsare allo Stato la spesa inerente al trattamento economico, al lordo delle ritenute, di cui fruisce il personale statale destinato a prestare servizio presso l'Ente medesimo e collocato fuori ruolo, e deve inoltre versare all'Erario una quota non inferiore al 10 per cento degli stipendi, a titolo di contributo per il trattamento di quiescenza.
[5]Per i servizi tecnici, l'Ente si avvarra' dell'opera del Genio civile, degli uffici e delle commissioni del Ministero dei lavori pubblici, attenendosi, per la compilazione degli elaborati e l'esecuzione delle opere e degli impianti, alle norme in vigore per il detto Ministero.
Testo in vigore dal 7 giugno 1940 al 22 dicembre 2008
