Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 1940 al 22 dicembre 2008. 286 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'Azienda dei mezzi meccanici e degli arredamenti portuali di Napoli, istituita con decreto-legge 23 ottobre 1930, numero 1434, convertito nella legge 19 febbraio 1931-IX, numero 231, e' soppressa con la data di entrata in vigore della presente legge, ed ogni sua attivita' o passivita' viene attribuita all'Ente stesso.
tolto: Gli impiegati e salariati che prestassero servizio presso l'Azienda predetta o presso l'Ufficio del lavoro, saranno per sei mesi, dalla data sopradetta, mantenuti provvisoriamente in servizio presso l'Ente col trattamento economico goduto al momento della soppressione dell'azienda, senza diritto ad alcuno speciale emolumento, e senza che il temporaneo mantenimento in servizio' costituisca comunque titolo a sistemazione presso l'Ente medesimo. Durante il detto periodo semestrale saranno ad essi applicabili le disposizioni di carattere generale vigenti per il personale dell'Ente.
tolto: Al termine dell'anzidetto periodo semestrale, gli impiegati ed i salariati di cui sopra, che' non appartengono ai ruoli statali, potranno essere invitati dall'Ente a far parte del proprio personale, con preferenza sul personale di nuova assunzione.
tolto: L'eventuale passaggio all'Ente portuale del suindicato personale e il trattamento da attribuire a coloro che comunque non entreranno a far parte del personale dell'Ente verranno disciplinati dal regolamento di cui al successivo articolo 25. Il passaggio dall'Azienda dei mezzi meccanici o dall'Ufficio del lavoro all'Ente non potra' comportare ne' assegnazioni di posizione giuridica e gerarchica d'impiego, ne' attribuzione di trattamento economico superiori a quelli in atto organicamente alla data di soppressione dell'Azienda.
tolto: Gli impiegati o salariati che, invece, appartengono ai ruoli statali potranno, dietro invito dell'Ente e con consenso delle rispettive Amministrazioni di provenienza, continuare a prestare servizio presso l'Ente, ai termini dell'art. 22. In caso diverso rientreranno alle Amministrazioni di provenienza. Nell'uno e nell'altro caso, non competera' ad essi alcuna indennita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-06;500~art24 · fonte del testo