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[1]L'Ente inoltre puo':

[2]1° assumere la gestione diretta dei magazzini per deposito di merci, anche se in regime di depositi franchi o di magazzini generali, che esistono o che sorgessero in seguito, sotto l'osservanza delle leggi doganali e marittime, e salva la competenza del Ministero delle corporazioni, a norma delle vigenti leggi sui magazzini generali, nonche' previa autorizzazione del Ministro per le comunicazioni, la gestione diretta delle operazioni di sbarco, imbarco, trasbordo, deposito e trasporto delle merci e dei passeggeri; del servizio rimorchi;

[3]2° predisporre, in relazione ai traffici e alle necessita' del porto, piani di massima; relativi a nuovi arredamenti e a nuove opere portuali, promovendone l'esecuzione ed anche eseguendo direttamente quel lavori, cui potesse provvedere con le proprie disponibilita' finanziarie.

[4]Nei riguardi dell'esame tecnico dei progetti, concernenti opere, arredamenti ed impianti portuali, della direzione e collaudazione dei lavori relativi, l'Ente osservera' le disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.

Testo in vigore dal 7 giugno 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-06;500~art3 · fonte del testo