Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 1940 al 22 dicembre 2008. 302 parole tolte, 20 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: L'Ente, per disimpegnare i compiti e le attribuzioni di cui agli articoli 2 e 3 per sostenere gli oneri relativi, ha a sua disposizione e amministra:
tolto: 1° i proventi dell'uso diretto e delle concessioni a terzi dei beni pertinenti al demanio pubblico marittimo;
tolto: 2° i proventi delle gestioni dirette;
tolto: 3° la speciale sopratassa di ancoraggio, istituita con l'articolo 12 del decreto-legge luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, successivamente confermata con l'art. 3 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 1018;
tolto: 4° i contributi obbligatori, che saranno stabiliti con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per le corporazioni e per la cultura popolare, a carico del Consiglio provinciale delle corporazioni di Napoli, del Banco di Napoli e dell'Ente provinciale per il turismo di Napoli;
tolto: 5° i contributi facoltativi che fossero deliberati da Amministrazioni, da Enti o da Istituti interessati allo sviluppo ed all'esercizio del porto di Napoli;
tolto: 6° i proventi per diritti sui certificati, attestazioni ed altri documenti rilasciati dall'Ente;
tolto: 7° i fondi provenienti da eventuali prestiti o da altre operazioni finanziarie a cui l'Ente fosse autorizzato a ricorrere per deliberazione dei Ministeri delle finanze, delle comunicazioni e dei lavori pubblici;
tolto: 8° i beni e le somme che venissero all'Ente in virtu' di successioni testamentarie, donazioni, oblazioni volontarie e per ogni altra causa nel presente articolo non esplicitamente considerata.
tolto: Per consentire all'Ente di fronteggiare le spese di avviamento e di organizzazione, lo Stato dara' un contributo, nella misura annua di lire un milione, per ognuno dei cinque esercizi finanziari dal 1939-40 al 1943-44.
tolto: Alla formazione dell'elenco delle Provincie e dei Comuni, chiamati a contribuire nelle spese sostenute dall'Ente per opere portuali, e alla determinazione delle rispettive quote di contributo, provvede l'Amministrazione dei lavori pubblici, in base alle norme vigenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-05-06;500~art5 · fonte del testo