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[1]Il presidente dell'Ente e' nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri.
[2]Egli dura in carica quattro anni e puo' essere riconfermato.
[3]Vice-presidente di diritto e' il direttore marittimo di Napoli. Egli coadiuva il presidente; in caso che questi sia assente od impedito, lo sostituisce, esercitandone tutte le funzioni.
[4]Il presidente dell'Ente deve risiedere a Napoli, a lui sara' Corrisposta, sul bilancio dell'Ente, una indennita' annua, nella misura che sara' fissata dal Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.
Testo in vigore dal 7 giugno 1940 al 17 ottobre 1941
