Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 giugno 1940 al 17 ottobre 1941. Leggi il testo vigente →

[1]Il presidente dell'Ente e' nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri.

[2]Egli dura in carica quattro anni e puo' essere riconfermato.

[3]Vice-presidente di diritto e' il direttore marittimo di Napoli. Egli coadiuva il presidente; in caso che questi sia assente od impedito, lo sostituisce, esercitandone tutte le funzioni.

[4]Il presidente dell'Ente deve risiedere a Napoli, a lui sara' Corrisposta, sul bilancio dell'Ente, una indennita' annua, nella misura che sara' fissata dal Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.

Testo in vigore dal 7 giugno 1940 al 17 ottobre 1941

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-06;500~art7 · fonte del testo