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[1]((Il presidente dell'Ente e' nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri.
[2]Egli dura in carica quattro anni e puo' essere riconfermato.
[3]Vice presidente di diritto e' il direttore marittimo di Napoli. Egli coadiuva il presidente; in caso che questi sia assente od impedito, lo sostituisce, esercitandone tutte le funzioni.
[4]Il presidente dell'Ente deve risiedere a Napoli; a lui sara' corrisposta, sul bilancio dell'Ente, una indennita' annua, nella misura che sara' fissata dal Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.
[5]Se e' nominato presidente dell'Ente un funzionario, civile o militare dello Stato, egli potra' essere collocato fuori ruolo.
[6]L'Ente deve, in tal caso, rimborsare allo Stato la spesa inerente al trattamento economico, al lordo delle ritenute, di cui fruisce il funzionario statale e deve inoltre versare all'Erario una quota non inferiore al 10 per cento dello stipendio, a titolo di contributo per il trattamento di quiescenza)).
Testo in vigore dal 17 ottobre 1941 al 22 dicembre 2008
