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La Mostra usufruira', tutte le volte che avra' luogo, e senza che occorra speciale autorizzazione, delle facilitazioni doganali e ferroviarie previste dal R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740 (convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e da ogni altra eventuale disposizione in materia.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009
