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Le invenzioni industriali, i modelli e i disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella Mostra, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905,n. 423.

Testo in vigore dal 26 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1618~art5 · fonte del testo