Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Nelle Manifestazioni di cui all'art. 2 si intendono compresi i prodotti e lavori che riguardino il vestiario e l'abbigliamento, o che siano soggetti alle variazioni della moda.

Testo in vigore dal 26 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1618~art6 · fonte del testo