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L'Ente viene amministrato da un Comitato, che e' costituito da un delegato per ognuno dei due Ministeri delle corporazioni e delle comunicazioni, e da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Enti: comune di Torino, Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino, Federazione provinciale del Partito Nazionale Fascista di Torino, Confederazione generale fascista dell'industria, Confederazione generale fascista del commercio, Federazione nazionale fascista autonoma degli artigiani d'Italia, Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria, Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio, Federazione nazionale dell'abbigliamento, Unione industriale fascista di Torino, Federazione fascista del commercio di Torino, Federazione autonoma delle comunita' artigiane di Torino, Comitato provinciale professionisti ed artisti di Torino, Delegazione provinciale dei Fasci femminili di Torino, Societa' promotrice dell'industria nazionale di Torino. Il presidente dell'Ente e' nominato dal Capo del Governo al di fuori dei membri del Comitato. Il Comitato, nella sua prima seduta, sceglie, tra i suoi membri, un segretario ed un tesoriere; e nomina due revisori dei conti, tra persone estranee al Comitato. I membri del Comitato ed i revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Tutte le cariche dell'Ente sono a titolo gratuito.

Testo in vigore dal 26 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1618~art9 · fonte del testo