Art. 1
[1]E' istituito l'Ente «Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori». Esso ha personalita' giuridica di diritto pubblico.
[2]L'Ente ha sede in Roma e svolge la sua azione nel Regno attraverso propri uffici provinciali.
Testo vigente dal 3 aprile 1943
