[1]La Cassa nazionale malattia per gli addetti al commercio, la Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia dei lavoratori dell'industria, la Federazione nazionale fascista delle Mutue di malattia per i lavoratori agricoli, la Cassa nazionale assistenza impiegati agricoli e forestali, l'Istituto nazionale fascista di assistenza per i lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione e dei servizi tributari, le Casse di malattia delle nuove provincie e gli Enti che ne fanno parte o aderiscono, nonche' quelle Casse ed Enti che adempiono funzioni di assistenza malattia deferite da questa legge all'Ente costituendo, saranno fusi nell'Ente «Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori».

[2]Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, sara' determinata la data dalla quale avra' effetto la fusione di ciascuno degli Enti predetti.

[3]Con la data dalla quale avra' effetto la fusione degli Enti in esso previsti e' abrogato il R. decreto-legge 29 novembre 1925-IV, n. 2146, e successive modificazioni ed integrazioni.

Testo vigente dal 3 aprile 1943

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urn:nir:stato:legge:1943-01-11;138~art38 · fonte del testo