Art. 2
[1]L'Ente e' l'organo mediante il quale le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori assolvono i compiti enunciati nelle dichiarazioni XXVII e XXVIII della Carta del lavoro per quanto concerne l'assistenza dei lavoratori e dei loro famigliari in caso di malattia.
[2]L'Ente e' disciplinato dalla presente legge e dal regolamento che sara' approvato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, d'intesa coi Ministri per l'interno e per le finanze, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-1V, n. 100.
Testo vigente dal 3 aprile 1943
