[1]L'Ente e' l'organo mediante il quale le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori assolvono i compiti enunciati nelle dichiarazioni XXVII e XXVIII della Carta del lavoro per quanto concerne l'assistenza dei lavoratori e dei loro famigliari in caso di malattia.

[2]L'Ente e' disciplinato dalla presente legge e dal regolamento che sara' approvato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, d'intesa coi Ministri per l'interno e per le finanze, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-1V, n. 100.

Testo vigente dal 3 aprile 1943

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 47/2008

    Questione infondata
    4 marzo 2008

    riuniti i giudizi, 1) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138 (Costituzione dell'Ente «Mutualità fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»), degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142 (Disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie form…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1943-01-11;138~art2 · fonte del testo