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Il Collegio sindacale deve:

  • a)rivedere e controllare le scritture contabili;
  • b)fare ispezioni e riscontri di cassa;
  • c)rivedere i bilanci preventivi e consuntivi, riferendone al Consiglio direttivo.

Testo in vigore dal 3 aprile 1943 al 1 giugno 1948

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-01-11;138~art25 · fonte del testo